Volontariato: online le indicazioni operative legate alla viabilità

Comunicato Stampa, 28 giugno 2016

 

Il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha firmato il 24 giugno le indicazioni operative sulle modalità di intervento delle organizzazioni di protezione civile a supporto dei servizi di polizia stradale. In questa occasione Curcio ha voluto sottolineare che “la partecipazione del volontariato di protezione civile alla vita delle rispettive comunità è una risorsa preziosa, soprattutto in piccole realtà, ma deve avvenire nella chiarezza dei ruoli e nel rispetto della legge. Queste indicazioni precisano le funzioni che i volontari di protezione civile possono svolgere nel delicato settore della viabilità in modo sicuro per loro e per i cittadini che beneficiano del loro instancabile impegno”.
I volontari impegnati in questa attività non fanno altro che svolgere il proprio compito a sostegno delle strutture operative e delle componenti di protezione civile, come le Forze di Polizia e i Comuni.
Il volontariato di protezione civile non svolge servizi di polizia stradale o per la gestione della viabilità, ma può dare il proprio contributo a supporto degli organismi preposti, limitatamente ad alcune attività. È comunque vietato l’utilizzo di palette dirigi-traffico.

A tal fine i volontari di protezione civile possono svolgere attività di informazione alla popolazione e di presidio del territorio a supporto degli organi di polizia.

Le indicazioni specificano tra l’altro le condizioni in cui i volontari di protezione civile possono dare il proprio contributo.
Innanzitutto le Autorità impegnate nei servizi di polizia stradale possono chiedere alla Direzione di Protezione Civile della Regione o della Provincia Autonoma competente, per iscritto, l’intervento delle organizzazioni di protezione civile in particolari eventi e circostanze, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile. Il documento definisce cosa deve contenere la richiesta: la località e la durata dell’intervento, il nominativo della persona, appartenente all’Autorità che fa richiesta, che coordina le attività del volontariato. È poi la Direzione territorialmente competente che valuta la richiesta e stabilisce l’impegno dei volontari così come l’eventuale applicazione dei benefici previsti dal Dpr 194/2001.
I volontari che saranno impiegati in queste attività dovranno ricevere una specifica formazione a tutela della loro sicurezza.

Obiettivo delle indicazioni è favorire l’integrazione del volontariato di protezione civile a sostegno delle comunità, evitando, comunque, il rischio di possibili confusioni di ruoli e funzioni.

Comunicato stampa – Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – www.protezionecivile.gov.it

Note: Art. 11 – Codice della Strada

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  2. b) la rilevazione degli incidenti stradali;
  3. c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
  5. e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

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