Osservazioni sull’astensione al voto nelle Associazioni

Quando si parla di astensione nelle votazioni in ambito associativo si entra in un terreno che, nella pratica, è spesso oggetto di interpretazioni diverse. Il significato e il peso dell’astensione possono infatti variare in base alla tipologia di votazione e all’intenzione, anche implicita, di chi decide di non esprimere un voto favorevole o contrario.

L’astensione assume un ruolo particolarmente rilevante nelle votazioni “secche”, in cui è richiesto di esprimersi con un sì o con un no. Diverso è il caso delle votazioni in cui si deve scegliere tra più opzioni, come l’elezione di un candidato (ad esempio: Mario Rossi, Guido Bianchi) oppure la scelta tra più provvedimenti, come nel caso di sanzioni disciplinari (sospensione da socio, esclusione definitiva dall’associazione, ecc.). Anche in queste situazioni, tuttavia, la possibilità di astenersi deve essere sempre garantita.

Prima di analizzare nel dettaglio il significato dell’astensione, è utile chiarire una distinzione fondamentale. In ambito associativo si possono infatti individuare due diverse forme di astensione:
• astensione al voto;
• astensione dall’esprimere un voto valido.

Astensione al voto

L’elettore (o avente diritto) che si assenta alla seduta o alle operazioni di voto o che, nel momento della votazione, abbandona l’aula rientra tra gli astenuti al voto. Si tratta di coloro che non partecipano al voto e, di conseguenza, non concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo.

Nelle elezioni politiche spesso fa notizia l’astensione dei cittadini alle urne, dato che molte volte supera il 50% degli aventi diritto, ovvero dove la maggioranza dei cittadini maggiorenni ed in regola con i requisiti di voto non si presenta ai seggi. Scelta molto importante e strategica per quelle votazioni (referendum) dove vi è necessario il raggiungimento del quorum strutturale come nel caso dei Referendum Abrogativi (Art. 75 Cost.) dove se non va a votare almeno la metà più uno degli aventi diritto, la consultazione non è valida e la legge resta in vigore, indipendentemente dai voti favorevoli o contrari espressi.

Astensione dall’esprimere un voto valido

Diverso, invece, è il caso dell’astensione dall’esprimere un voto valido. In questo caso l’avente diritto partecipa attivamente alle operazioni di voto e si “esprime” nei seguenti modi:

  • Votazione a scrutinio segreto:
    • L’elettore ritira la scheda elettorale ma esprime scheda bianca
  • Votazione palese per alzata di mano:
    • L’elettore alza la mano (quindi vota!) quando viene annunciata l’opzione dell’astensione.

In questa casistica l’avente diritto ha di fatti partecipato alle votazioni, ritirando la scheda o alzando la mano, ma non ha pronunciato una chiara e valida espressione di voto.

L’interpretazione del voto di astensione

Veniamo al dunque: il voto di astensione come deve essere interpretato? Come neutro? A favore del NO?

Partiamo da un esempio:

L’Assemblea di un’associazione si trova a discutere circa l’acquisto di un nuovo automezzo per le proprie attività. Tuttavia, le spese necessarie preoccupano alcuni Soci. Dopo dibattito si passa alla votazione per voto palese. L’alzata di mano dà il seguente responso:

  • Totale aventi diritto: 24
  • Favorevoli all’acquisto: 6
  • Contrari all’acquisto: 4
  • Astenuti: 14

 Cosa succede? L’associazione acquisterà l’automezzo?

La risposta è: SI!

Infatti, in assenza di disposizioni diverse dettate da eventuali norme specifiche o regolamenti interni (es. Statuto) ci viene in aiuto il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che si è così espresso sul computo degli astenuti, affermando che:

in assenza di specifica previsione regolamentare gli astenuti concorrono alla formazione del quorum strutturale (costitutivo) mentre sono esclusi dal calcolo del quorum funzionale (deliberativo); le deliberazioni sono approvate con una maggioranza di voti favorevoli (maggioranza semplice). [vedi qui]

Questa precisazione si basa sul principio di garantire comunque il funzionamento dell’organo deliberativo, difatti viene specificato che in presenza di una situazione diffusa di astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento dell’organo amministrativo potrebbe risultare compromesso.

Applicando quanto detto all’esempio di cui sopra evidenziamo come i 14 astenuti hanno praticamente votato ma non vengono conteggiati nel risultato finale, il quale vede il SI prevalere sul NO con il 60% dei voti a discapito del 40% dei contrari.

Anche se i favorevoli non hanno raggiunto la maggioranza semplice richiesta dalla seduta, ovvero il 50% + 1 (13 nel caso dell’esempio), la proposta passa in quanto gli astenuti hanno “garantito” supporto ad entrambe le opzioni facendo capire che gli “sta bene” qualunque sia le scelta dei votanti, escludendosi di fatti dall’esprimersi direttamente ma accettando comunque entrambe le alternative proposte.

 

L’astensione al voto come tertium genus (terzo genere).

Osservazione a cura di Angelo Busani

Il motivo che induce a considerare il voto di astensione volontaria come un tertium genus rispetto al voto favorevole e al voto contrario risiede nell’idea che appare essere una conseguenza eccessiva quella di “spingere” il voto di astensione volontaria nel perimetro del voto contrario: invero, chi si astiene volontariamente non intende “dire no”, ma intende rimettersi alla volontà maggioritaria degli altri soggetti che partecipano alla votazione.

In effetti, la legge non costringe a votare solo “a favore” o “contro”; dato che è consentito astenersi volontariamente, appare migliore l’idea di conferire una propria autonoma dignità al voto di astensione volontaria (rispetto al voto favorevole e al voto contrario) piuttosto che appiattirlo nell’ambito dei voti negativi: invero, nel caso del gruppo di 12 turisti a Parigi che stabiliscono di trovarsi nella hall dell’albergo per decidere cosa andare a visitare, se 10 di essi convergono al punto di ritrovo e, quando si tratta di scegliere la meta, succede che 6 turisti si astengono, 3 turisti propongono di visitare un museo e un turista di recarsi alla Tour Eiffel, quei 10 turisti non tornano di certo nella rispettiva camera d’albergo, ma senz’altro si recano al museo.

Che l’idea di considerare il voto di astensione volontaria come un “non-voto” (anziché come un voto negativo) non sia del tutto peregrina, lo dimostra anche la normativa applicabile alla Società europea (SE): nel Reg. CE n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della SE, dopo essersi sancito che “le deliberazioni dell’assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il presente regolamento o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata” (art. 57), si precisa che “i voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni per le quali l’azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla” (art. 58).