I Probiviri, dal latino probi viri, ovvero “uomini onesti”, sono persone che, godendo di particolare stima e prestigio per le loro capacità e la provata onestà, sono chiamate a far parte di organi collegiali, enti pubblici, associazioni, partiti, col compito di dare pareri, giudicare dell’andamento di un’istituzione, esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto.
In merito al Collegio dei Probiviri è opportuno sottolineare come quest’ultimo non sia un organo “necessario”, ovvero non obbligatorio per legge: anzi, la legge neppure ne fa menzione nella disciplina sulle associazioni.
Non è infrequente, tuttavia, che nella realtà gli statuti delle società cooperative o delle associazioni prevedano l’istituzione di tale organo, che assume in effetti il compito di risolvere eventuali controversie tra associati/soci ed associazione/società, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soggetti, esclusione, recesso) o la gestione dell’ente.
La giurisprudenza lo definisce (con riferimento, nella fattispecie, alle società) come un “sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla” (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/05/2012, n. 8429).
Qualora lo Statuto lo abbia previsto, dunque, il Collegio dei Probiviri sarà un soggetto che opererà e risponderà secondo le regole interne che gli associati si sono dati.
Tuttavia la Cassazione civile Sez. I con sentenza n. 17245 del 5 dicembre 2002, in merito all’esclusione di un associato si esprime affermando che “in tema di esclusione del socio da una società cooperativa, ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere ad collegio di probiviri, va distinta l’ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci (ovvero tra questi ultimi e la società) da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno alla società stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali.”
In definitiva possiamo dedurre che il legislatore lasci decidere al sodalizio stesso l’arbitrarietà, o meno, dei “propri” Probiviri. Questa decisione va comunque specificata all’interno dello statuto sociale.
L’ARBITRATO IRRITUALE
L’arbitrato irrituale (o arbitrato libero) è una forma di risoluzione alternativa delle controversie in cui le parti affidano a uno o più arbitri il compito di decidere, non con una sentenza, ma con un atto negoziale: cioè un accordo che ha la forza di contratto, non di sentenza.
LODO ARBITRALE
Il lodo arbitrale è il procedimento con cui uno (arbitro unico) o più soggetti (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando la decisione finale, appunto detto: lodo arbitrale.
Questo lodo produce soltanto effetti negoziali, ovvero che il provvedimento (es. lodo irrituale) ha valore vincolante solo tra le parti che l’hanno accettato, come un contratto.
In questa sede particolare riferimento si farà alla natura giuridica che il lodo arbitrale assume all’interno dell’ordinamento giuridico e agli effetti che lo stesso può esplicare.
Con la riforma del 2006, che ha modificato quasi integralmente il titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile, dedicato all’arbitrato, è stato introdotto l’articolo 824 bis, il quale recita: “Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.
Il lodo arbitrale, almeno testualmente, viene equiparato, quanto alla natura giuridica, alla sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria, salvo il disposto dell’articolo 825 secondo cui, degli effetti tipici della sentenza, il lodo arbitrale condivide soltanto quelli di accertamento, di condanna e costitutivo, non ricomprendendosi, invece, quello esecutivo.
IMPUGNAZIONE DI UN LODO NELL’ARBITRATO IRRITUALE
“3.2 Sul punto, è necessario ricordare che nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per “errores in iudicando”, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 13/02/2009).” (3)
Dalla sentenza della Cassazione civile sez. I n.13522 del 18 maggio 2021 si evince che un lodo emesso nell’arbitrato irrituale può essere impugnato solo quando vi è stata un’alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti all’esame agli arbitri.
Il lodo non può essere invece impugnato quando vi è stata un’erronea interpretazione del contratto stipulato o un’errata applicazione delle norme.
I PROBIVIRI NELLE O.D.V.
Come già accennato in precedenza non è inusuale l’istituzione dei Probiviri all’interno di un’associazione. Solitamente, nella maggior parte dei casi, questi assumono una formazione collegiale nella quale vengono indicati, per nomina o per elezione, tre membri, di cui un presidente e due consiglieri.
Possono essere membri del collegio sia gli associati che le persone esterne all’associazione che mostrino una particolare conoscenza della gestione dell’associazione e dell’aspetto normativo che la riguarda.
COMPETENZE DEI PROBIVIRI NELLE O.D.V.
Secondo il portale “laleggepertutti.it” il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare e giudicare i soggetti che hanno trasgredito le regole di condotta proprie di una certa società o associazione.
In pratica, il collegio dei probiviri garantisce il rispetto delle norme etiche all’interno di un determinato contesto.
L’etica è il complesso di regole morali e di costume che un individuo (o un gruppo di individui) segue nelle proprie azioni e che sono in grado di identificare un preciso comportamento nella vita di relazione con riferimento a specifiche situazioni.
Il collegio dei probiviri può svolgere anche una funzione conciliativa, cioè di risoluzione del conflitto tra due o più parti in contrasto.
Infine, il collegio dei probiviri può avere anche una funzione consultiva, diretta ad esprimere pareri e consigli su richiesta di altri organismi (ad esempio, dell’assemblea, del presidente, ecc.) e perfino sanzionatoria, quando gli è rimesso il potere di infliggere sanzioni a chi ha trasgredito le regole.
Come anticipato in precedenza, il funzionamento del collegio dei probiviri è rimesso allo statuto interno (o al regolamento) dell’organismo di cui fa parte. Sono quindi le norme interne a regolarne competenze e poteri.
Ciò che è certo è che il collegio dei probiviri ha praticamente sempre il compito di tutelare la dignità e il prestigio del gruppo in cui è istituito, condannando tutte le condotte che si pongono in contrasto con le regole.
In definitiva, nonostante ci sia un vuoto legislativo sui Probiviri, possiamo sommariamente attribuirgli tre campi di competenza sui quali posso essere chiamati in causa:
1- Prevenzione della controversia;
2- Istruttoria sulla controversia;
3- Il ricorso.
- PREVENZIONE DELLA CONTROVERSIA
Compito fondamentale dei Probiviri è prevenire la controversia. Negli ambienti associativi vi può essere la necessità di una componente che intervenga prima che una controversia possa interessare i soci e/o gli organi associativi.
In questo caso è compito dei Probiviri intercettare situazioni che possano generare discussioni e cercare di porre rimedio con il suggerimento all’Assemblea o agli amministratori, a seconda delle competenze sulle tematiche interessate, cercando di ristabilire la quiete associativa proponendo una soluzione che possa soddisfare, nel limite del possibile, entrambe le parti interessate.
Il parere espresso dal Collegio non è vincolante, quindi può essere accolto o rigettato.
In fase di prevenzione della controversia il Collegio non si mostra arbitrale.
- ISTRUTTORIA SULLA CONTROVERSIA
Al verificarsi di probabili violazioni delle norme, ogni socio, o organo, ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri al fine di chiedere l’istituzione di un’istruttoria per verificare la veridicità dei fatti e valutare l’eventuale reato. In questo caso il Collegio opera in via arbitrale e solitamente non ha formalità di procedura. Generalmente ascolta entrambe la parti chiamate in causa e cerca di acquisire ogni informazione utile al caso quali eventuali foto, video, testimonianze ed ogni altro strumento attendibile che possa essere utile al caso. Al termine dell’istruttoria, solitamente di una durata massima di 30 giorni, emettono un loro verdetto chiamato: lodo arbitrario.
Sostanzialmente il lodo è un provvedimento decisorio e conclusivo nel quale viene chiarita se vi è stata violazione delle norme e di comportamenti e se, per questi motivi, sia necessario o meno emettere provvedimenti disciplinari.
Generalmente la competenza circa l’individuazione dei corretti provvedimenti disciplinari, e la sua esecuzione, è un compito che spetta agli amministratori, chiamati spesso con il nome di Consiglio Direttivo o di Amministrazione.
Anche in questo caso il lodo arbitrale dei Probiviri ha solo funzione “consultiva” quindi non vincolante.
- IL RICORSO
L’associato, colpito da provvedimento disciplinare, ha diritto a presentare ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri, qualora lo ritenesse ingiusto sulla base dei seguenti motivi:
- Il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione.
- Manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato.
- Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse.
- Non vi è la giusta proporzionalità tra il fatto commesso, il danno/effetto arrecato con il provvedimento disciplinare adottato.
I Probiviri dovranno, entro 30 giorni, esprimersi su quanto richiesto. Anche in questo caso il loro operato non ha formalità di rito.
La conclusione deliberata dal Collegio sarà definitiva, inappellabile ed insindacabile anche dinnanzi agli amministratori ed all’Assemblea dei Soci
Tuttavia il lodo emesso dai Probiviri potrà essere impugnato solo ed esclusivamente se vi è stata un’alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti all’esame del collegio.
Non potrà invece essere impugnato se vi è stata un’erronea interpretazione del contratto stipulato o un’errata applicazione delle norme.
Ovviamente fatto salvo il diritto di adire alle competenti autorità giudiziarie (tribunale).
IL DILEMMA DELL’IMPARZIALITÀ
Tra le varie incongruenze e dilemmi che il legislatore si pone e che, per questi motivi, ancora non trova corretta risposta giuridica al funzionamento dei Probiviri è il dilemma dell’imparzialità.
Il caso
I Probiviri, chiamati ad aprire un’istruttoria a seguito di una segnalazione circa la sospetta violazione di norme interne, concluderanno le loro attività con l’emanazione di un lodo arbitrale. Successivamente passeranno la questione agli amministratori che dovranno decidere circa il provvedimento disciplinare più idoneo ed opportuno basato sulla gravità dei fatti commessi.
Il socio, colpito da eventuale provvedimento disciplinare, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri. Questo Collegio, tuttavia, si troverà nella situazione di aver “già giudicato” i fatti successi e ad aver emesso già lodo nei confronti del socio presentante il ricorso. L’eventuale riesamina della vicenda sarà sempre soggetta ad una possibile “imparzialità” in quanto quel Collegio si è già espresso in merito.
Vedi art.51, comma 4, del Codice di Procedura Civile (Astensione del giudice) e art.34 del Codice di Procedura Penale (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento).
EX AEQUO ET BONO
In gran parte degli Statuti sociali delle Associazioni, spesso frutto di un lavoro di copia/incolla, al Collegio dei Probiviri è riservata la possibilità di operare secondo il brocardo latino, “ex aequo et bono“.
Questa massima giuridica, la cui completa forma è “ex aequo et bono, in quantum aequius melius” ovvero “secondo ciò che è giusto ed equo, in quanto è meglio che sia più giusto”, che riferito alla sentenza di un giudice o arbitratore vuol dire secondo equità, ovverosia che l’organo giudicante ha la possibilità di disapplicare le norme esistenti e decidere in base alla sua coscienza.
È un’espressione tipica degli ordinamenti giuridici di tipo common law, difatti negli ordinamenti giuridici di civil law (ordinamento italiano, ndr), essendo fondati sulla norma astratta, il cosiddetto giudizio secondo equità è solitamente ammesso in via residuale e solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
In sintesi, i Probiviri possono utilizzare il potere di decidere “ex aequo et bono” per risolvere le dispute associative in modo equo, rapido e bonario, senza le formalità di un procedimento giudiziario.
Citazioni e riferimenti:
1 Consulenza legale su Brocardi.it
2 Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17245 del 5 dicembre 2002 - Avvocato.it
3 Cassazione civile Sez. I sentenza n.13522 del 18 maggio 2021
Laleggepertutti.it
