Osservazioni sui provvedimenti disciplinari e sulle esclusioni

L’iscrizione dei Soci in Associazione prevede l’accordo e l’accettazione, secondo quanto disposto dall’art. 2253 del Codice Civile, delle disposizioni dettate dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto Sociale, nonchĂ© di ogni altra direttiva dettata dagli organi amministrativi nella piena legalitĂ  dell’atto. Questi documenti non possono essere accettati solo in parte, ma devo essere assunti in toto, altrimenti non potrĂ  perfezionarsi l’iscrizione del Socio nel apposito registro.

Il Socio iscritto accetta, nei diritti e doveri stabiliti, il rispetto di dette norme, pena la possibilitĂ  di vedersi destinatario di provvedimenti disciplinari.

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari in un’associazione riguardano la violazione di doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o da un codice di condotta, con sanzioni che vanno dal richiamo verbale o scritto, alla multa, alla sospensione e, nei casi piĂą gravi, all’espulsione o al licenziamento dal ruolo associativo. 

Le sanzioni possono variare in base alla gravitĂ  dell’infrazione e all’associazione stessa, ma solitamente includono: 
  • Richiamo verbale: per infrazioni lievi.
  • Richiamo scritto: una formalizzazione della contestazione per infrazioni di lieve o media gravitĂ .
  • Multa: una trattenuta sulla retribuzione o sul contributo associativo.
  • Sospensione: l’esclusione temporanea dalle attivitĂ  o dai diritti associativi.
  • Esclusione (espulsione) o licenziamento: per le violazioni piĂą gravi.

Alcune “pene” alternative possono riguardare l’interdizione dall’utilizzo di mezzi, attrezzature o strutture o dallo svolgere determinate attivitĂ /mansioni oppure l’obbligo di prestare la propria opera per il risarcimento materiale o morale del danno.

Possono essere destinatari di provvedimenti disciplinari tutti i Soci iscritti e gli organi interni, siano essi monocratici o collegiali.

ITER PROCEDURALE

Alla violazione delle norme interne da parte di uno o piĂą soci, o di organi interni, l’iter prevede una fase di contestazione, la possibilitĂ  per il socio di presentare le proprie difese e la successiva delibera del consiglio direttivo o dell’organo preposto con la conseguente comunicazione e applicazione dei provvedimenti deliberati.

  • FASE DI CONTESTAZIONE

L’associazione, per mezzo del suo organo predisposto, comunica formalmente al socio/soci o all’organo che ha commesso l’infrazione i fatti imputati e i provvedimenti disciplinare che potrebbero essere applicati.

  • LA DIFESA DELL’IMPUTATO

Il socio imputato ha sempre la possibilitĂ  di presentare le proprie memorie e giustificazioni entro un termine stabilito (spesso 10-30 giorni) per dimostrare la sua eventuale discolpa o estraneitĂ  ai fatti imputati.

  • DECISIONE E DELIBERA

Dopo aver analizzato le difese, sentito le parti ed acquisito ogni elemento utile, l’organo competente, solitamente il Consiglio Direttivo, si esprime ed adotto per delibera a maggioranza semplice una decisione in merito alla sanzione da applicare. Il tutto viene annotato su apposito verbale di seduta.

  • COMUNICAZIONE DELL’ESITO 

La decisone adottata dal Consiglio Direttivo, con i conseguenti provvedimenti disciplinari e le modalitĂ  della loro applicazione, vengono comunicate in forma scritta al socio, o ai soci o all’organo reo.

In caso che il Consiglio Direttivo non abbia adottato provvedimenti disciplinari ritenendo l’imputato “non colpevole” o “estraneo ai fatti” è giusto che gli venga comunque notificata, sempre in forma scritta, la decisione adottata.

POSSIBILITA’ DI RICORSO

L’associato, colpito da provvedimento disciplinare, ha diritto a presentare ricorso scritto e motivato qualora lo ritenesse ingiusto sulla base dei seguenti motivi:

  • Il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione.
  • Manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato.
  • Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilitĂ  ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse.
  • Non vi è la giusta proporzionalitĂ  tra il fatto commesso, il danno/effetto arrecato con il provvedimento disciplinare adottato.

Solitamente il ricorso viene presentato al Collegio dei Probiviri. Questi dovranno, entro 30 giorni, esprimersi su quanto richiesto, senza formalitĂ  di procedura, emanando un decisione, chiamata lodo.

La conclusione deliberata dal Collegio sarĂ  definitiva, inappellabile ed insindacabile anche dinnanzi agli amministratori ed all’Assemblea dei Soci. Ovviamente fatto salvo il diritto di adire alle competenti autoritĂ  giudiziarie (tribunale) come previsto dall’art.24, comma 3, del Codice Civile.

Gli atti associativi non possono in alcun modo limitare questo diritto.

La sentenza della Cassazione civile sez. I n.13522 del 18 maggio 2021 ha stabilito che un lodo emesso nell’arbitrato irrituale (eventuale decisione dei Probiviri) può essere impugnato solo quando vi è stata un’alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti all’esame agli arbitri. Il lodo non può essere invece impugnato quando vi è stata un’erronea interpretazione del contratto stipulato o un’errata applicazione delle norme.

L’annullamento della decisione di esclusione da parte del giudice può avvenire se si dimostra che la procedura non ha seguito quanto previsto dallo statuto o se i motivi addotti per l’esclusione non sono sufficientemente gravi.

Per maggiori informazioni sul Collegio dei Probiviri si rimanda all’apposito approfondimento affrontato da questo blog.

IL DILEMMA DELL’IMPARZIALITĂ€

Anche se il Collegio dei Probiviri non nasce come organo destinato alle Associazione, non è inconsueto che le associazioni prevedano nel proprio Statuto di dotarsi di tale organo.

Nel caso in cui l’Associazione sia priva del Collegio dei Probiviri, o che a questi non sia demandata la funzione di arbitri nelle discussioni, spetterĂ  al Consiglio Direttivo esprimersi sui ricorsi.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, si troverà nella situazione di aver “già giudicato” i fatti accaduti e ad aver emesso decisione nei confronti del socio presentante il ricorso. L’eventuale riesamina della vicenda sarà sempre soggetta ad una possibile “imparzialità” in quanto quel Direttivo si è già espresso in merito.

Una soluzione possibile sarĂ  la discussione della vicenda in Assemblea, dove potranno essere riesaminati tutti i fatti e le prove o, per tutelare meglio la privacy dell’accaduto, la nomina di un team interno o esterno, con buone conoscenze delle norme e delle procedure associative, che aprirĂ  un’istruttoria in merito e si esprimerĂ  con propria decisone.

ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE

L’art. 24 del Codice Civile stabilisce che l’esclusione di un socio da un’associazione può avvenire solo per gravi motivi e deve essere deliberata dall’assemblea dei soci.

Se nello Statuto si parla di “esclusione”, giuridicamente essa è legittima solo se fondata su gravi motivi. La distinzione tra “esclusione” ed “esclusione per gravi motivi” è spesso terminologica: il Codice civile riconosce solo la seconda come legittima.

I motivi per l’esclusione di un socio possono includere:

  • gravi inadempienze dell’associato;
  • violazione delle norme stabilite dall’atto costitutivo, dallo statuto e delle direttive interne;
  • l’incapacitĂ  di fornire il contributo personale richiesto;
  • la perdita dei requisiti necessari per l’ammissione ed il mantenimento in Associazione;
  • condotte che ledono la reputazione morale dell’associazione.

In realtĂ  la perdita dei requisiti necessari per l’ammissione ed il mantenimento in Associazione non comporta l’esclusione ma la decadenza d’ufficio, ovvero la predita dello status di Socio senza necessitĂ  di delibera disciplinare. Stessa cosa vale per il mancato pagamento della quota sociale o il mancato rinnovo dell’iscrizione (dove previsto).

L’art. 24, al comma 3, stabilisce che l’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi, demandando di fatti questo compito all’Assemblea dei Soci e rendendo di fatto l’esclusione non arbitraria.

PerchĂ© l’esclusione non è arbitraria?
La legge interviene per tutelare il socio da decisioni immotivate e per garantire il principio di libertĂ  di associazione e di difesa del socio stesso. Un’esclusione senza motivo o senza il rispetto della procedura prevista dallo statuto sarebbe illegittima e annullabile. 

La decisione di esclusione del socio deve essere adeguatamente motivata e formalmente comunicata al socio interessato. Se la procedura prevede un dibattito preliminare, il socio ha il diritto di esporre il proprio punto di vista o presentare una difesa.

INDIVIDUAZIONE DEI GRAVI MOTIVI

I “gravi motivi” per l’esclusione di un socio da un’associazione, disciplinati dall’art. 24 del Codice Civile e interpretati dalla Cassazione, sono fatti che violano lo Statuto o ledono l’integritĂ  dell’associazione, quali gravi inadempienze degli obblighi associativi, condotte lesive della reputazione o incompatibili con lo scopo dell’associazione, e la perdita dei requisiti di ammissione. Per una corretta esclusione, i motivi devono essere espressamente previsti dallo Statuto o, in assenza di specificazioni, valutati dal giudice caso per caso, in modo proporzionale al danno arrecato. 

In merito ad un’esclusione per gravi motivi la Cassazione si è espressa così:

“La norma dettata dall’art. 24 c.c., nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autoritĂ  giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, ma anche di verificarne la legittimitĂ  sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravitĂ  dei motivi, che possono giustificare l’esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l’atto costitutivo dell’associazione contenga giĂ  una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravitĂ  di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto (giacchĂ©, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell’art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalitĂ  tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entitĂ  della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalitĂ  del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’associazione, dall’altro. (Principio espresso in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un’assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell’associazione; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione).”

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17907 del 4 settembre 2004)