D.G.R. 163/2014 – Linee guida per la formazione dei volontari di protezione civile sul rischio incendi

È importante che gli operatori di una Squadra AIB conoscano tutti gli elementi che entrano a far parte di uno scenario dell’incendio boschivo, in modo tale da condurre la propria attività di spegnimento nel migliore dei modi e, se necessario, poter dare alla cittadinanza eventuali indicazioni utili ad evitare che un fuoco possa sfuggire al controllo.
Con le Delibere di Giunta Regionale n. 163 del 19 febbraio 2014 e n. 607 del 30 marzo 2015, la Regione Puglia ha pubblicato le “Linee guida per la formazione dei Volontari di Protezione civile impiegati nelle attività A.I.B.“. 

Tra coloro che operano nella protezione civile, il Volontariato riveste un ruolo fondamentale in quanto risorsa preziosa e strumento riconosciuto di partecipazione dei cittadini per fronteggiare gli eventi calamitosi.

È quindi particolarmente determinante fornire al volontariato una specifica preparazione tecnica ed operativa finalizzata ad una migliore capacità d’intervento sul territorio tenuto conto che le attività di protezione civile assumono il significato di servizio pubblico volto alla salvaguardia dei cittadini, dei beni, delle infrastrutture e dell’ambiente, dai danni derivanti da eventi calamitosi.

Attraverso la realizzazione di specifiche attività formative e di addestramento, si vuole migliorare l’organizzazione e la capacità d’intervento dei volontari che operano in supporto alle Istituzioni.

La formazione deve quindi prevedere come obiettivo generale:
1. l’acquisizione di conoscenze specialistiche e tecnico operative
2. l’acquisizione di competenze finalizzate alla gestione del ruolo ed al miglioramento delle capacità organizzative e di intervento.

Le presenti Linee Guida sono articolate nelle sei seguenti sezioni:

  • IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SPECIALIZZATI A.I.B.
  • IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A.I.B. RIVOLTO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
  • LA CERTIFICAZIONE FORMATIVA E SANITARIA DEL VOLONTARIO SPECIALIZZATO AIB
  • LA PERIODICITA’ DELL’ACCERTAMENTO SANITARIO
  • I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
  • IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI VOLONTARI CERTIFICATI AIB

 

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SPECIALIZZATI A.I.B.

1) La L. 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, le cui disposizioni sono finalizzate oltre che alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, anche a promuovere ed incentivare le attività di previsione e prevenzione legate allo spegnimento degli incendi boschivi.

In particolare per il perseguimento di tali finalità, la legge quadro prevede:

  • al comma 2 dell’art. 1 che gli enti competenti svolgano, tra l’altro, attività di formazione, informazione, ed educazione ambientale.
  • al comma 3 lettera m) dell’art.3 specificatamente riferito al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” che la regione individui tra l’altro le esigenze formative e la relativa programmazione.
  • al comma 2 dell’art.5 “Attività formative” quale competenza della regione la cura anche in forma associata e l’organizzazione di corsi di carattere tecnico – pratico per la preparazione di soggetti impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
  • al comma 3 dell’art.5 che le regioni possano avvalersi, per l’organizzazione dei corsi di cui al precedente comma, anche del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • al comma 3 lettera b) dell’art. 7 “Lotta attiva contro gli incendi boschivi” che le regioni si avvalgano oltre che di mezzi strutture e risorse che assicurino interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi , anche di “Personale appartenente ad organizzazioni di volontariato”, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco”.

 

2) L’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernenti i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale -DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi”, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25/07/2002 che prevede quanto segue:

  1. per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia;
  2. per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:
    1. visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale,
    2. misura dell’acuità visiva,
    3. spirometria semplice,
    4. audiometria,
    5. elettrocardiogramma,
    6. esami ematochimici (es. emocromicitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine,
    7. vaccinazione antitetanica.
  3. la cadenza della periodicità dell’accertamento della permanenza dei requisiti sopraccitati, è demandata alle singole Regioni e Province autonome (in Puglia 5 anni per gli over 60, poi biennale);
  4. durante i corsi specifici di formazione ed aggiornamento che gli Enti preposti svolgeranno a favore degli operatori e dei volontari, saranno impartite nozioni generali e specifiche per affrontare con adeguato atteggiamento psicologico l’evento, in una logica di azione di squadra, conforme a procedure operative di attacco del fuoco precedentemente acquisite e sperimentate;
  5. si demanda ad ogni singolo Ente preposto la valutazione del rischio e la elaborazione di un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell’analisi del rischio, definisca il Dispositivo di protezione individuale ritenuto più appropriato. I Dispositivi di protezione individuale dovranno comunque possedere la certificazione CE della Categoria più appropriata.

3) La Legge regionale n.18/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, individua le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi. In particolare per il perseguimento di tali finalità prevede:

  • al comma 4 dell’art. 10 che per l’espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs 112/1998.
  • al comma 1, lettera j dell’art. 11 che la Regione, tra i compiti amministrativi e le funzioni in materia di protezione civile ad essa attribuiti, disciplina gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.

 

2. IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A.I.B. RIVOLTO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

La Regione ha il compito di promuovere la realizzazione, anche in forma associata, di attività formative e di addestramento. Queste attività vengono organizzate e certificate dalla stessa amministrazione regionale, in base a modelli formativi standard, utili per uniformare, sul territorio regionale, attraverso l’azione formativa, le conoscenze e le competenze essenziali per i volontari che operano in supporto agli organi istituzionali preposti.

Omogeneità ed uniformità di formazione vengono inoltre garantite dalla collaborazione, su tutto il territorio regionale, fornita dal Corpo Forestale dello Stato e dai Vigili del Fuoco che, a livello locale, sono coinvolti in tutte le attività formative in materia di antincendio boschivo.

In via preferenziale le attività di formazione AIB rivolte ai volontari di protezione civile sono promosse e curate dai Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di protezione civile, che nello sviluppo degli stessi sono chiamati a organizzarle nel rispetto delle presenti Linee Guida. Analogamente, sempre nel rispetto delle presenti Linee Guida, le attività di formazione AIB del volontariato, possono essere opportunamente promosse e curate dagli Enti Locali (Province e Comuni), ovvero dalle singole Associazioni o Gruppi comunali di protezione civile, costituenti il sistema di protezione civile regionale, previa comunicazione alla Regione, quale gestore dell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Fatte salve le attività di formazione AIB promosse dalle altre amministrazioni pubbliche ovvero dalle singole Associazioni o Gruppi comunali di protezione civile, per le quali sono stati comunque rilasciati attestati di idoneità da parte dei Vigili del Fuoco, a partire dall’adozione delle presenti Linee Guida, la Regione riconoscerà le attività formative AIB promosse a livello locale solo se realizzate nel rispetto delle Linee Guida, con esame finale sostenuto in presenza di Commissioni costituite come indicato nel successivo “Programma del corso di specializzazione AIB”, dove la Presidenza delle stesse può essere affidata a referenti dell’amministrazione pubblica che ha promosso l’attività formativa. Nel caso di attività formativa AIB promossa da singole Associazioni di volontariato o Gruppi comunali, la Presidenza della Commissione d’esame deve essere comunque presieduta da un referente della pubblica amministrazione (Regione, Provincia o Comune).

In occasione di ciascun corso AIB, potrà eventualmente essere sviluppato un modulo aggiuntivo di non oltre 3 ore afferente ad uno degli altri eventuali rischi che interessano maggiormente il territorio della regione Puglia (sismico, meteorologico/idraulico/idrogeologico, crolli in ambito urbano). L’eventuale modulo aggiuntivo per uno degli altri rischi inserito nel corso AIB dovrà comunque comprendere sia gli aspetti della sicurezza individuale dei volontari, sia lo specifico inquadramento delle esigenze organizzative della Regione in merito agli interventi di previsione, di monitoraggio o di soccorso per lo specifico rischio trattato (ad es. con riferimento al rischio meteorologico/ idraulico/idrogeologico, l’organizzazione generale dei presidi territoriali).

PROGRAMMA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A.I.B

Il corso di specializzazione A.I.B. è rivolto ai volontari di protezione civile da impiegare nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Obiettivi: formare, attraverso l’acquisizione di metodologie teorico pratiche, i volontari di protezione civile da impiegare nella lotta attiva contro gli incendi boschivi: nelle attività di spegnimento con mezzi a terra, di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme.

Partecipanti: ordinariamente massimo 40 volontari per corso. -l’accesso ai corsi è riservato ai volontari iscritti ad Associazioni di Volontariato di cui all’elenco regionale ai sensi della L.r. 39/95, con preferenza per quelle aderenti ai Coordinamenti provinciali, disponibili a collaborare con il sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza.

Durata complessiva prevista: massimo 36/42 ore per corso (incluso l’eventuale modulo aggiuntivo riferito ad altri rischi).

Obbligo di frequenza: Condizione indispensabile per l’ammissione alle prove finali del corso è l’aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezioni teoriche ed il 100% delle lezioni pratiche previste nel programma.

 

3. LA CERTIFICAZIONE FORMATIVA E SANITARIA DEL VOLONTARIO SPECIALIZZATO AIB

Ordinariamente l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento di carattere tecnico pratico finalizzati alla preparazione dei volontari di protezione civile appartenenti alle Associazioni di Volontariato da impiegare nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi in supporto agli organi istituzionali preposti è curata dai Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione Civile, anche in forma associata.

Per operare, il volontario specializzato AIB deve essere certificato sia dal punto di vista formativo secondo quanto previsto al par. 1.2 del presente Piano di formazione, sia dal punto di vista sanitario, secondo quanto previsto al successivo par. 1.4. Pertanto è compito della Regione Puglia Servizio Protezione Civile, coadiuvato dalle organizzazioni di volontario:

  • certificare, al termine del corso e previo superamento dell’esame finale di cui al precedente punto 1.2, l’adeguata preparazione del volontario di Protezione Civile formato per l’impiego nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi in supporto alle istituzioni;
  • accertarsi che il volontario specializzato AIB si sottoponga e superi gli esami medici previsti;
  • presidiare affinché il volontario si sottoponga al rinnovo della certificazione alla scadenza dei termini previsti.

In via subordinata l’organizzazione dei corsi di che trattasi può essere curata, nel rispetto delle presenti Linee Guida, anche dalle altre amministrazioni pubbliche componenti il sistema regionale di protezione civile. In tal caso la certificazione dell’adeguata preparazione del volontario di protezione civile è posta in capo alla responsabilità dell’amministrazione pubblica che ha promosso e curato il corso con l’espletamento dell’esame finale.

  • Non è esclusa, ai fini del riconoscimento del corso stesso, la promozione e l’organizzazione dei corsi da parte dalle singole Associazioni di Volontariato o Gruppi comunali di protezione civile purché effettuata nel rispetto delle presenti Linee Guida. In tal caso la certificazione dell’adeguata preparazione del volontario di protezione civile al termine del corso e previo superamento dell’esame finale di cui al precedente punto 1.2, è posta in capo all’amministrazione pubblica che ha presieduto la Commissione d’esame.

 

4. LA PERIODICITA’ DELL’ACCERTAMENTO SANITARIO.

In merito alla certificazione sanitaria dei volontari specializzati AIB si recepisce quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’ Accordo del 2002, citato al par. 1.1 del presente Piano, del decreto legislativo n. 81/2008 e delle successive disposizioni del Dipartimento nazionale di protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato.

In particolare, in attuazione del punto 3 dell’Accordo del 2002, si stabilisce che il controllo sanitario per i volontari impegnati direttamente sul fronte fuoco deve essere assicurato:

  • con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni,
  • con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni.

 

5. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

In merito ai dispositivi di protezione individuale più appropriati per i volontari specializzati AIB, recependo quanto espressamente indicato al punto 5 dell’Accordo del 2002, citato al par. 1.1, la Regione Puglia, con il contributo di rappresentanti di enti ed istituzioni nonché di esperti regionali in materia di sicurezza e prevenzione, ha elaborato un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell’analisi del rischio, ha definito i dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti più appropriati a tutela degli operai forestali che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Gli stessi dovranno essere utilizzati dai Volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi.

 

6. IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI VOLONTARI CERTIFICATI AIB

A) PER LA CERTIFICAZIONE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO AIB

il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato (o l’Associazione di volontariato/Gruppo comunale) invierà al Servizio Protezione Civile della Regione:

  • copia dei programmi di formazione completi delle docenze effettuate e della composizione delle commissioni d’esame
  • copia dei programmi di aggiornamento teorico pratici effettuati
  • copia dei registri dei corsi e/o aggiornamenti realizzati
  • l’elenco dei volontari formati e certificati AIB
  • copia degli attestati rilasciati ai volontari formati

 

B) PER LA CERTIFICAZIONE SANITARIA DEI VOLONTARI SPECIALIZZATI AIB

Le Associazioni di Volontariato, che decidono di collaborare con le istituzioni, provvederanno ad inviare al Servizio Protezione Civile della Regione:

  • l’elenco dei volontari formati e certificati AIB che hanno ottenuto la certificazione sanitaria
  • gli elenchi aggiornati dei volontari già certificati AIB che rinnovano la certificazione sanitaria
  • l’elenco dei volontari specializzati AIB che non hanno ottenuto la certificazione sanitaria.

 

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