L’Assemblea dei soci è l’organo supremo e legislativo dell’associazione. Essa è composta da tutti gli appartenenti all’associazione purché iscritti nel registro Soci. Hanno diritto di partecipazione anche coloro sono sospesi o esclusi in attesa di giudizio finale.
Tra i principali compiti dell’Assemblea troviamo la nomina e la revoca degli amministratori, l’approvazione del bilancio economico, la modifica dello statuto, nonché il potere di deliberare in ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’Assemblea si esprime e delibera per maggioranza.
COS’È LA MAGGIORANZA?
Il principio di maggioranza è il criterio secondo cui, in un gruppo, la volontà e la decisione espressa dalla maggioranza dei membri prevale su quella della minoranza. Questo principio è fondamentale nei sistemi democratici e si applica a diverse realtà, come decisioni politiche, aziendali, condominiali e associative, determinando la direzione del gruppo attraverso il maggior numero di consensi.
TIPOLOGIE DI MAGGIORANZA
A seconda del numero di voti, o di votanti, minimi necessari per la delibera d’assemblea avremo diverse tipologie di maggioranza, ovvero:
- maggioranza semplice;
- maggioranza assoluta;
- maggioranza relativa;
- maggioranza qualificata;
- unanimità.
Vediamole in breve.
Maggioranza semplice
La maggioranza semplice si ha quando una proposta ottiene più voti favorevoli rispetto a altra alternativa. È la maggioranza più intuitiva e si verifica quando la proposta riceve almeno il 50% +1 dei voti favorevoli dei presenti.
Maggioranza assoluta
La maggioranza assoluta, che è una delle estrinsecazioni del principio di maggioranza, si ha quando non è sufficiente che una certa opzione riceva un numero maggiore di voti rispetto alle altre (maggioranza semplice), ma è necessario che si raggiunga un numero di voti pari almeno alla metà più uno di tutti gli aventi diritto.
Detto in altri termini, la maggioranza assoluta è conseguita dall’opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto complessivi.
Per comprendere meglio quando si raggiunge la maggioranza assoluta, facciamo l’esempio della Camera dei deputati, che è composta da 630 membri.
Una decisione della Camera per la quale è richiesta la maggioranza assoluta deve essere presa con un numero di voti pari almeno a 316 (315+1).
Maggioranza relativa
Un’opzione consegue la maggioranza relativa se ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun’altra opzione nella stessa votazione, anche se inferiore a quello di tutte le altre opzioni messe insieme. La maggioranza relativa, che corrisponde al già ricordato concetto di plurality nell’accezione inglese americana, non garantisce che il numero dei favorevoli all’opzione sia superiore a quello degli sfavorevoli, a meno che le opzioni siano soltanto due (nel qual caso, come si vedrà, equivale però alla maggioranza semplice).
Si immagini un comitato di 12 membri, che deve scegliere fra tre opzioni: A, B e C;
- opzione A = 5 voti
- opzione B = 4 voti
- opzione C = 3 voti
l’opzione A ha conseguito la maggioranza relativa ma i favorevoli ad essa (5) sono in numero inferiore agli sfavorevoli B e C (4+3=7).
Di solito, quando si deve assumere una decisione, non si vota simultaneamente sulle varie proposte, ma singolarmente su ciascuna di esse, esprimendosi favorevolmente o sfavorevolmente, sicché la votazione è tra due alternative; in questi casi, la maggioranza relativa non si distingue dalla maggioranza semplice (si pensi all’esempio fatto sopra: se si pone ai voti la sola opzione A, riceverà 5 voti a favore e 7 contro, i quali ultimi rappresentano tanto la maggioranza relativa quanto quella semplice).
Maggioranza qualificata
La maggioranza qualificata si ha quando una certa opzione ottiene un numero di voti pari o superiore a un determinato quorum. Le frazioni di solito utilizzate per fissare tale quorum sono 2/3, 3/4, 3/5 e 4/5.
Qualche volta, se il numero degli aventi diritto al voto è prestabilito, il quorum non viene espresso come frazione ma come numero minimo di voti da raggiungere (un esempio è offerto dalla maggioranza di almeno 9 voti su 15 membri richiesta per le deliberazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).
Le maggioranze qualificate vengono solitamente richieste per decisioni di particolare importanza, in relazione alle quali si reputa necessario un ampio consenso; ad esempio, per la modifica degli atti che contengono le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento di un ente, come le costituzioni e gli statuti.
Unanimità
L’unanimità si ha quando una certa opzione ottiene un numero di voti pari al numero totale dei votanti o degli aventi diritto al voto (100%).
IL QUORUM
Il termine quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida. Il termine è mutuato dal latino quorum (dei quali), sottintendendo la frase suffissale è necessaria la presenza o il voto.
Nell’uso del termine in materia deliberativa o elettorale, possiamo distinguere due principali tipologie di quorum, in conformità alle accezioni generalmente attribuitegli, così come desunto dalla corrente giurisprudenza:
- Il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minimi di aventi diritto che debbono essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al numero legale.
- Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.
- Il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti di almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).
Ad esempio una possibile applicazione potrebbe richiedere che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti sì o che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti no. È da notare che anche nel caso del quorum classico, la votazione potrebbe passare con solamente il 25%+1 di voti sì, se un ulteriore 25% di persone votasse no; in questo caso è infatti palese la stranezza di un sistema che approva un giudizio anche se ci sono più voti contrari a esso.
Il vantaggio principale del quorum per opzione è che risolve il problema del boicottaggio del quorum e che incentiva a partecipare alla votazione i votanti che hanno un’opinione chiara in favore o a sfavore della questione oggetto di voto.
Esempi di quorum e maggioranze:
Associazione (OdV), approvazione/modifica dello Statuto:
- Quorum strutturale (Costitutivo), ovvero presenza del 3/4 degli iscritti per la validità della seduta;
- Maggioranza semplice, ovvero favorevole del 50%+1 dei presenti.
Associazione (OdV), scioglimento dell’associazione:
- Quorum funzionale (deliberativo), che implica il raggiungimento del Quorum costitutivo, con il quale è richiesta la presenza, oltre che al voto favorevole, dei 3/4 degli iscritti;
- Maggioranza qualificata, ovvero il parere favorevole dei 3/4 degli iscritti.
L’astensione, le schede bianche e le schede nulle
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno si è così espresso sul computo degli astenuti:
In assenza di specifica previsione regolamentare gli astenuti concorrono alla formazione del quorum strutturale (costitutivo) mentre sono esclusi dal calcolo del quorum funzionale (deliberativo); le deliberazioni sono approvate con una maggioranza di voti favorevoli (maggioranza semplice).
Nelle votazioni per voto palese (alzata di mano) gli astenuti votano l’astensione.
Nelle votazioni a scrutinio segreto (scheda elettorale), al fine del calcolo del quorum, gli astenuti sono coloro che si esprimono attraverso scheda bianca o scheda nulla.
L’astensione al voto come tertium genus (terzo genere).
Osservazione a cura di Angelo Busani
Il motivo che induce a considerare il voto di astensione volontaria come un tertium genus rispetto al voto favorevole e al voto contrario risiede nell’idea che appare essere una conseguenza eccessiva quella di “spingere” il voto di astensione volontaria nel perimetro del voto contrario: invero, chi si astiene volontariamente non intende “dire no”, ma intende rimettersi alla volontà maggioritaria degli altri soggetti che partecipano alla votazione.
In effetti, la legge non costringe a votare solo “a favore” o “contro”; dato che è consentito astenersi volontariamente, appare migliore l’idea di conferire una propria autonoma dignità al voto di astensione volontaria (rispetto al voto favorevole e al voto contrario) piuttosto che appiattirlo nell’ambito dei voti negativi: invero, nel caso del gruppo di 12 turisti a Parigi che stabiliscono di trovarsi nella hall dell’albergo per decidere cosa andare a visitare, se 10 di essi convergono al punto di ritrovo e, quando si tratta di scegliere la meta, succede che 6 turisti si astengono, 3 turisti propongono di visitare un museo e un turista di recarsi alla Tour Eiffel, quei 10 turisti non tornano di certo nella rispettiva camera d’albergo, ma senz’altro si recano al museo.
Che l’idea di considerare il voto di astensione volontaria come un “non-voto” (anziché come un voto negativo) non sia del tutto peregrina, lo dimostra anche la normativa applicabile alla Società europea (SE): nel Reg. CE n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della SE, dopo essersi sancito che “le deliberazioni dell’assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti validamente espressi, a meno che il presente regolamento o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata” (art. 57), si precisa che “i voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni per le quali l’azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla” (art. 58).
