Il suono delle sirene rappresenta oggi uno degli elementi più riconoscibili dei mezzi di emergenza, ma la sua introduzione non è stata casuale. Con l’aumento della circolazione stradale e la necessità di garantire interventi sempre più rapidi, è emersa l’esigenza di dotare gli automezzi di un segnale acustico distintivo, capace di farsi strada nel traffico e attirare immediatamente l’attenzione di tutti gli automobilisti e passanti. Le prime sirene nacquero proprio per rispondere a questa urgenza: salvare tempo, e di conseguenza vite.
Le prime applicazioni, di tipo elettromeccanico, erano basate su sirene a rotore, successivamente sostituite da dispositivi elettronici in grado di modulare frequenze e pattern sonori. Questa evoluzione ha consentito la standardizzazione e, al contempo, la differenziazione dei segnali acustici in funzione della tipologia di servizio e delle esigenze operative.
In Italia, la regolamentazione delle specifiche tecniche relative ai dispositivi acustici di emergenza è di competenza del Ministero dei Trasporti, che si è espresso in due diverse occasioni con appositi decreti, riconoscendo l’opportunità di differenziare il dispositivo supplementare di allarme dei veicoli adibiti ai servizi di soccorso da quello dei veicoli destinati ai servizi di polizia.
Il Decreto Ministeriale del 20 marzo 1979 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979) è il provvedimento del Ministero dei Trasporti che ha definito e standardizzato in Italia le caratteristiche tecniche e acustiche dei dispositivi supplementari di allarme (sirene) per i veicoli adibiti a servizi di Polizia.
L’anno successivo, su richiesta di precisazioni da parte del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, il Ministero dei Trasporti ha emanato un ulteriore decreto, datato 17 ottobre 1980 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia n.310 del 12 novembre 1980, rivolto ai mezzi di soccorso (ambulanze, automediche, vigili del fuoco e servizi antincendi, ecc.) sempre in materia di dispositivi supplementari di allarme.
Norme successive hanno stabilito che i mezzi della Protezione civile rientrano in quest’ultimo decreto.
Vediamo dettagli e specifiche.
Innanzitutto, entrambi i decreti stabiliscono che:
- I dispositivi acustici devono essere di tipo bitonale, quindi a due note (frequenza alta e frequenza bassa).
- La durata del ciclo acustico deve essere pari a 3 secondi.
- Devono avere un livello di potenza sono compresa tra i 115 e i 125 dB a 2 metri di distanza (frontale, campo aperto) e non inferiore a 90dB a 30 metri (frontale, campo aperto).
- Una volta avviato il ciclo, anche se lo spegnimento del dispositivo avviene nel mentre, questo deve essere automaticamente portato a termine prima di spegnersi del tutto.
- Il ciclo acustico deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per almeno 1 ora consecutiva.
- Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.
Il DM del 1979 stabilisce che le sonorità delle sirene per i mezzi di Polizia devono essere:
- Frequenza bassa: 466 Hz (corrispondente alla nota LA diesis)
- Frequenza alta: 622 Hz (corrispondente alla nota RE diesis)
Il ciclo deve essere così suddiviso in maniera ripetitiva:
- un suono a 466 Hz (750 ms.)
- un suono a 622 Hz (750 ms.)
- un suono a 466 Hz (750 ms.)
- un suono a 622 Hz (750 ms.)
Il ciclo deve svolgersi in un tempo pari a 3 sec + 0 5 sec, comprendente l’eventuale intervallo fra un ciclo acustico completo ed il successivo. Quest’ultimo intervallo non deve comunque superare 0,2 sec. Le note devono essere egualmente intervallate con approssimazione di± 5%.
Invece, il DM del 1980, specifica che per i mezzi di soccorso (ambulanza, VV.F. P.C., ecc.) le tonalità saranno:
- Frequenza bassa: 392 Hz (corrispondente al Sol naturale)
- Frequenza alta: 660 Hz (corrispondente al Mi naturale)
Il ciclo deve essere così suddiviso in maniera ripetitiva:
- suono a 392 Hz per la durata di 1/3 del ciclo (1000 ms)
- suono a 660 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms)
- suono a 392 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms)
- suono a 660 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms)
- suono a 392 Hz per la durata di 1/3 del ciclo (1000 ms)
- suono a 660 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms)
- suono a 392 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms)
- suono a 660 Hz per la durata di 1/18 del ciclo (167 ms).
Anche in questo caso il ciclo deve svolgersi in un tempo pari a 3 sec + 0 5 sec, comprendente l’eventuale intervallo fra un ciclo acustico completo ed il successivo. Quest’ultimo intervallo non deve comunque superare 0,2 sec. Le note devono essere egualmente intervallate con approssimazione di± 5%.
In questo caso l’alternanza delle due frequenze, con spettro particolarmente più ampio per i mezzi di soccorso, non è casuale ma serve a sfruttare meglio l’effetto Doppler. Le onde sonore si comprimono quando il mezzo si avvicina (suono più acuto) e si distanziano quando si allontana (suono più grave), permettendo agli automobilisti di capire direzione e distanza del mezzo così da poter liberare tempestivamente la strada e il passaggio ai soccorritori.
Dispositivi supplementari di allarme acustico – Forze di Polizia
Dispositivi supplementari di allarme acustico – Mezzi di soccorso
Il Codice della Strada
Il segnalatore acustico supplementare (sirena) dei veicoli adibiti a servizi di emergenza è un dispositivo disciplinato, inoltre, dall’art. 177 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), che ne definiscono condizioni d’uso, caratteristiche e priorità giuridica.
L’art.177 del CDS stabilisce che l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
Comma 2: I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Comma 3: Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
