Osservazioni sul Collegio dei Probiviri

 

I Probiviri, dal latino probi viri, ovvero “uomini onesti”, sono persone che, godendo di particolare stima e prestigio per le loro capacità e la provata onestà, sono chiamate a far parte di organi collegiali, enti pubblici, associazioni, partiti, col compito di dare pareri, giudicare dell’andamento di un’istituzione, esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto.

In merito al Collegio dei Probiviri è opportuno sottolineare come quest’ultimo non sia un organo “necessario”, ovvero obbligatorio per legge: anzi, la legge neppure ne fa menzione nella disciplina sulle associazioni.

Non è infrequente, tuttavia, che nella realtà gli statuti delle società cooperative o delle associazioni prevedano l’istituzione di tale organo, che assume in effetti il compito di risolvere eventuali controversie tra associati/soci ed associazione/società, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soggetti, esclusione, recesso) o la gestione dell’ente.

La giurisprudenza lo definisce (con riferimento, nella fattispecie, alle società) come un “sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla” (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/05/2012, n. 8429).

Qualora lo Statuto lo abbia previsto, dunque, il Collegio dei Probiviri sarà un soggetto che opererà e risponderà secondo le regole interne che gli associati si sono dati. (1)

Tuttavia la Cassazione civile Sez. I con sentenza n. 17245 del 5 dicembre 2002, in merito all’esclusione di un associato si esprime affermando che “in tema di esclusione del socio da una società cooperativa, ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere ad collegio di probiviri, va distinta l’ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci (ovvero tra questi ultimi e la società) da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno alla società stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali.” (2)

In definitiva possiamo dedurre che il legislatore lasci decidere al sodalizio stesso l’arbitrarietà, o meno, dei “propri” Probiviri. Questa decisione va comunque specificata all’interno dello statuto sociale.

 

L’ARBITRATO IRRITUALE

L’arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie che risponde alla esigenza di una giustizia più veloce e snella ma soprattutto più vicina agli interessi delle parti.

È un procedimento nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando una decisione: il lodo arbitrale. Questo lodo produce soltanto effetti negoziali.

LODO ARBITRALE

L’arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie che risponde alla esigenza di una giustizia più veloce e snella ma soprattutto più vicina agli interessi delle parti.

È un procedimento nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando una decisione: il lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale definitivo è quel provvedimento decisorio e conclusivo del procedimento arbitrale, idoneo a risolvere la controversia sottoposta agli arbitri.

In questa sede particolare riferimento si farà alla natura giuridica che il lodo arbitrale assume all’interno dell’ordinamento giuridico e agli effetti che lo stesso può esplicare.

Con la riforma del 2006, che ha modificato quasi integralmente il titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile, dedicato all’arbitrato, è stato introdotto l’articolo 824 bis, il quale recita: “Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

Il lodo arbitrale, almeno testualmente, viene equiparato, quanto alla natura giuridica, alla sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria, salvo il disposto dell’articolo 825 secondo cui, degli effetti tipici della sentenza, il lodo arbitrale condivide soltanto quelli di accertamento, di condanna e costitutivo, non ricomprendendosi, invece, quello esecutivo.

 

IMPUGNAZIONE DI UN LODO NELL’ARBITRATO IRRITUALE

3.2 Sul punto, è necessario ricordare che nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per “errores in iudicando”, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 13/02/2009).(3)

Dalla sentenza della Cassazione civile sez. I n.13522 del 18 maggio 2021 si evince che un lodo emesso nell’arbitrato irrituale può essere impugnato solo quando vi è stata un’alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti all’esame agli arbitri.

Il lodo non può essere invece impugnato quando vi è stata un’erronea interpretazione del contratto stipulato o un’errata applicazione delle norme.

 

I PROBIVIRI NELLE O.D.V.

Come già accennato in precedenza non è inusuale l’istituzione dei Probiviri all’interno di un’associazione. Solitamente, nella maggior parte dei casi, questi assumono una formazione collegiale nella quale vengono indicati, per nomina o per elezione, tre membri, di cui un presidente e due consiglieri.

Possono essere membri del collegio sia gli associati che le persone esterne all’associazione che mostrino una particolare conoscenza della gestione dell’associazione e dell’aspetto normativo che la riguarda.

 

COMPETENZE DEI PROBIVIRI NELLE O.D.V.

Nonostante un vuoto legislativo sui Probiviri possiamo sommariamente attribuirgli tre campi di competenza sui quali posso essere chiamati in causa:

1- Prevenzione della controversia;
2- Istruttoria sulla controversia;
3- Il ricorso.

 

  1. PREVENZIONE DELLA CONTROVERSIA

Compito fondamentale dei Probiviri è prevenire la controversia. Negli ambienti associativi vi può essere la necessità di una componente che intervenga prima che una controversia possa interessare i soci e/o gli organi associativi.

In questo caso è compito dei Probiviri intercettare situazioni che possano generare discussioni e cercare di porre rimedio con il suggerimento all’Assemblea o agli amministratori, a seconda delle competenze sulle tematiche interessate, cercando di ristabilire la quiete associativa proponendo una soluzione che possa soddisfare, nel limite del possibile, entrambe le parti interessate.

Il parere espresso dal Collegio non è vincolante, quindi può essere accolto o rigettato.
In fase di prevenzione della controversia il Collegio non si mostra arbitrale.

  1. ISTRUTTORIA SULLA CONTROVERSIA

Al verificarsi di probabili violazioni delle norme, ogni socio, o organo, ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri al fine di chiedere l’istituzione di un’istruttoria per verificare la veridicità dei fatti e valutare l’eventuale reato. In questo caso il Collegio opera in via arbitrale e solitamente non ha formalità di procedura. Generalmente ascolta entrambe la parti chiamate in causa e cerca di acquisire ogni informazione utile al caso quali eventuali foto, video, testimonianze ed ogni altro strumento attendibile che possa essere utili al caso. Al termine dell’istruttoria, solitamente di una durata massima di 30 giorni, emettono un loro verdetto chiamato: lodo arbitrario.

Sostanzialmente il lodo è un provvedimento decisorio e conclusivo nel quale viene chiarita se vi è stata violazione delle norme e di comportamenti e se, per questi motivi, sia necessario o meno emettere provvedimenti disciplinari.
Generalmente la competenza circa l’individuazione del corretto provvedimento disciplinare e la sua esecuzione è un compito che spetta agli amministratori, chiamati spesso con il nome di Consiglio Direttivo o di Amministrazione.
Anche in questo caso il lodo arbitrale dei Probiviri ha solo funzione “consultiva” quindi non vincolante.

  1. IL RICORSO

L’associato colpito da provvedimento disciplinare, ritenuto ingiusto o sproporzionato in base al fatto da lui  commesso, o comunque che si vede punito ingiustamente in quanto non autore del fatto o che il fatto stesso non convenga reato, ha diritto a presentare ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri.
Questi dovranno, entro 30 giorni, esprimersi su quanto richiesto, sempre senza formalità di rito. La conclusione deliberata dal Collegio sarà definitiva, inappellabile ed insindacabile anche dinnanzi agli amministratori ed all’Assemblea dei Soci.
Tuttavia il lodo emesso dai Probiviri potrà essere impugnato solo ed esclusivamente se vi è stata un’alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi sottoposti all’esame del collegio.
Non potrà invece essere impugnato se vi è stata un’erronea interpretazione del contratto stipulato o un’errata applicazione delle norme.

IL DILEMMA DELL’IMPARZIALITÀ

Tra le varie incongruenze e dilemmi che il legislatore si pone e che, per questi motivi, ancora non trova corretta risposta giuridica al funzionamento dei Probiviri è il dilemma dell’imparzialità.

Il caso

I Probiviri, chiamati ad aprire un’istruttoria a seguito di una controversia interna, concluderanno le loro attività con l’emanazione di un lodo arbitrale. Successivamente passeranno la questione agli amministratori che dovranno decidere circa il provvedimento disciplinare più idoneo ed opportuno basato sulla gravità dei fatti commessi.
Il socio, colpito da eventuale provvedimento disciplinare, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri. Questo Collegio, tuttavia, si troverà nella situazione di aver già “giudicato” i fatti successi e ad aver emesso già lodo nei confronti del socio presentante ricorso. L’eventuale riesamina della vicenda sarà sempre soggetta ad una possibile “imparzialità” in quanto quel Collegio si è già espresso in merito.

Per risolvere correttamente la questione vi sarà dunque la necessità di costituire un nuovo collegio, nel quale dovranno far parte arbitri nominati da entrambi le parti chiamate in causa e da un Presidente nominato dal Tribunale.

 

 

Citazioni e riferimenti:

1 Consulenza legale su Brocardi.it
2
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17245 del 5 dicembre 2002 - Avvocato.it
3 Cassazione civile Sez. I sentenza n.13522 del 18 maggio 2021