Le dimissioni sono un atto unilaterale con cui il Socio decide di cessare il rapporto di collaborazione con l’Associazione.
Un atto unilaterale è una dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici per il solo fatto di provenire da una sola parte, senza la necessità di un accordo o accettazione da parte di altre persone. Si differenzia da un accordo bilaterale, che richiede il consenso di più parti.
L’art. 1334 del Codice Civile stabilisce che i negozi unilaterali, di regola, sono recettizi, cioè producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Possono, tuttavia, essere non recettizi, come nel caso dell’accettazione di eredità, quando è sufficiente che essi siano manifestati verso l’esterno con una dichiarazione di volontà.
Ora, prima di addentrarci nelle procedure, è bene specificare che, nei contesti delle OdV, possiamo distinguere due casistiche diverse di dimissioni, ovvero:
- dimissioni dall’incarico o da mansione specifica;
- dimissioni dalla carica di Socio.
Le dimissioni dall’incarico, o dalla mansione specifica, manifestano la volontà del Socio di voler cessare l’esercizio delle funzioni di cui è incaricato, per nomina o per elezione, e di permanere comunque iscritto nel registro soci. Diversamente, invece, sono le dimissioni dalla carica di Socio. In questo caso è chiara l’intenzione dell’iscritto di voler abbandonare totalmente e definitivamente l’Associazione.
TEMPISTICHE NEL PRESENTARE LE DIMISSIONI
L’art. 24 del Codice Civile stabilisce che l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
Per le dimissioni da un’Associazione, generalmente, non si applica un periodo di preavviso formale come nel lavoro dipendente, ma l’associato ha il diritto di recedere in ogni momento con comunicazione scritta e diretta agli amministratori (Consiglio Direttivo).
Tuttavia, lo Statuto dell’Associazione, può prevedere dei termini di preavviso da rispettare, come ad esempio 8, 15 o 30 giorni, oppure che la decorrenza delle dimissioni avrà valore dall’inizio dell’anno sociale. In alcuni casi, quando parliamo di incarichi interni dove la sostituzione della figura può richiedere delle tempistiche diverse (es: il Tesoriere di un associazione) gli effetti delle dimissioni possono vedersi in parte ritardati, o comunque, il socio dimissionario, anche se non più iscritto, dovrà continuare nel solo esercizio del suo incarico amministrativo fino a effettivo passaggio di consegne. E’ bene che in casi simili sia l’Assemblea ad esprimersi.
Utile ricordare che gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
FORME DI DIMISSIONI
Quando si rassegnano le dimissioni la forma da preferire, anche se non espressamente richiesta, è quella scritta.
Per forma scritta si intende la comunicazione scritta nella quale l’iscritto, identificandosi come come Socio (specificando anche, se in possesso, eventuale numero di matricola o di riconoscimento) comunica la volontà di voler cessare il rapporto di collaborazione con l’Associazione, specificandone, solo se lo ritiene opportuno, le motivazioni, e comunicando la data dalla quale le dimissioni saranno effettive. La lettera delle dimissioni va sempre firmata.
Le dimissioni in forma orale possono trovare valenza in alcune circostanze, sebbene sia sempre cosa buona e giusta far seguire le dimissioni per iscritto. Per esempio, in caso di dimissioni espresse verbalmente in Assemblea, queste avranno legale valore in quanto sarà il verbale stesso di Assemblea a fungere da comunicazione scritta.
In alcune Associazioni, che nei loro Statuti e regolamenti hanno approvato l’utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram, ecc.) come canale di comunicazione ufficiale tra Associazione e i Soci, possono valere le comunicazioni scritte tramite semplice messaggio sul sistema.
LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE O DI UN AMMINISTRATORE
L’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) dispone che “Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate“. Dunque il Presidente, in quanto componente dell’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) é, prima di essere amministratore, un’associato al quale si applica l’istituto del recesso disciplinato dall’art. 24 del Codice Civile.
Tuttavia l’art. 2385 del Codice Civile stabilisce, al comma 1, che l’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. Il comma 2 specifica invece che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
Questa norma, in pratica, afferma che le dimissioni di un’amministratore, una volta comunicate in forma scritta al consiglio di amministrazione sono valide immediatamente. Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori, ovvero se ne dimettono o decadono contemporaneamente più della metà, questi rimangono in carica fino al completamento del passaggio di consegne con i nuovi amministratori. Infine si stabilisce che gli amministratori, giunti alla naturale scadenza del mandato, continuano la loro opera ordinaria fino all’insediamento dei successivi amministratori.
Le responsabilità ed i doveri del Presidente cesseranno solo dopo la nomina del nuovo. Sarà quindi indispensabile che il Presidente dimissionario “guidi” il suo direttivo e i suoi soci alla nomina del sostituto.
In caso di dimissioni del Presidente, o di altri amministratori, se non regolato diversamente dalle norme interne, le cariche gerarchiche avanzeranno per colmare la sede vacante con l’ingresso di nuovi membri del direttivo.
Esempio:
Presidente(dimissionario)- Vice Presidente ↑ (Presidente)
- I° Consigliere ↑ (Vice Presidente)
- II° Consigliere ↑ (I° Consigliere)
- III° Consigliere ↑ (II° Consigliere)
—– Non eletti —–
- 1° non eletto ↑ (III° Consigliere)
- 2° non eletto ↑ (1° non eletto)…
La surroga, ovvero l’ingresso e la sostituzione degli amministratori mancanti avviene per:
- surroga dalla lista dei primi dei non eletti (vedi esempio sopra);
- elezione specifica per surroga membri dimissionari;
- surroga per “cooptazione” (dove concesso dalle norme interne).
La cooptazione è l’assunzione di un membro in un corpo od organo collegiale, mediante designazione da parte dei membri già in carica.
La cooptazione degli amministratori è una procedura disciplinata dall’art. 2386 del Codice Civile italiano, che permette agli amministratori rimasti in carica di sostituire i consiglieri mancanti con altri associati, a condizione che la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea resti in carica e con l’approvazione del collegio sindacale. Questa modalità di nomina, che costituisce una deroga alla competenza assembleare, ha una durata temporanea e si estingue alla prima assemblea utile, che potrà ratificare le nomine o procedere a nuove designazioni.
RATIFICA DELLE DIMISSIONI
La “ratifica” delle dimissioni non è un atto dell’associato dimissionario, ma una delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci utile per accettare le dimissioni e convalidare l’uscita dalla carica.
Per l’associato la decisione di dimettersi è definitiva (salvo revoca in rari casi, e se previsto dallo Statuto) e non dà diritto al rimborso di quote associative o donazioni.
Le dimissioni all’interno di un’Associazione non hanno un termine di legge per la ratifica, ma devono essere confermate entro la prima riunione utile del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci o, comunque, entro quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione. È fondamentale che le dimissioni siano comunicate per iscritto e che la ratifica avvenga in maniera formale per assicurare la validità dell’atto.
La ratifica si dice avvenuta quando le dimissioni sono state ufficialmente riportate sul verbale di seduta dell’organo competente (Consiglio Direttivo o Assemblea).
REVOCA DELLE DIMISSIONI
Il Codice Civile non disciplina espressamente la revoca delle dimissioni. Tuttavia una volta ricevuta la comunicazione di recesso (dimissioni), l’Associazione prende atto della cosa e con ratifica aggiorna i registri dei Soci.
Finché le dimissioni non sono state accettate/formalizzate (es. annotate nei libri sociali o deliberate dall’organo competente), il socio può revocarle: in questo caso la sua volontà di rimanere potrebbe prevalere.
Se invece le dimissioni sono già state ratificate sarà necessario presentare una nuova domanda di ammissione come socio, con le stesse regole previste per i nuovi ingressi.
Al fine di evitare diatribe e accesi dibattiti in Assemblea è bene che lo Statuto interno si esprima sulla possibilità, o meno, di revocare le proprie dimissioni, sia da Socio che da Amministratore, e ne regoli i modi e i tempi utili per la presentazione.
