Il Prefetto nel Sistema Nazionale di Protezione Civile

Il Prefetto assicura, insieme alle diverse componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile e in particolare in raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o connessi all’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

Al verificarsi di un evento, più o meno grave, il Prefetto garantisce il tempestivo avvio dei primi soccorsi, adottando i provvedimenti urgenti ed assicurando l’impiego delle forze operative per la gestione dell’emergenza, con particolare riguardo ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine.

Quando la situazione è più complessa e richiede interventi coordinati delle diverse componenti del Sistema di Protezione Civile, a livello provinciale, viene attivato presso la Prefettura – U.T.G. il “Centro di Coordinamento dei Soccorsi” (CCS), quale struttura provvisoria per il tempo dell’emergenza, per la gestione dell’evento e viene, altresì, attivata la sala operativa dove affluiscono tutti i dati e le informazioni relative all’evento calamitoso.

Secondo il principio della leale collaborazione e considerato che gli interventi di protezione civile richiedono l’apporto di diverse componenti, di livello statale, regionale, provinciale, comunale ed anche dei privati, il Prefetto svolge un fondamentale “ruolo di cerniera”, con funzioni di impulso e di garanzia della presenza dello Stato sul territorio.

In relazione alle esigenze concrete, sempre con finalità gestionali, il Prefetto può anche attivare uno o più “Centri Operativi Misti” (COM) di livello comunale o intercomunale.

La Prefettura – U.T.G. esercita anche funzioni in materia di difesa civile. Quest’ultima, con la difesa militare, è parte integrante della difesa nazionale e consiste nell’insieme delle attività civili svolte dalle pubbliche Amministrazioni e dagli Enti, istituzioni e organizzazioni anche private, al fine di salvaguardare la sicurezza dello Stato e l’incolumità dei cittadini, di tutelare i beni e assicurare le capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica della Nazione, in occasione di una grave crisi interna o internazionale, anche causata da attacchi terroristici.

Per la gestione delle situazioni emergenziali, il Prefetto elabora il Piano Provinciale di Difesa Civile e si avvale dell’attività della sala operativa del Centro Coordinamento Soccorsi, costituito presso la Prefettura – U.T.G..

La Difesa Civile persegue, altresì, lo scopo di assicurare i contributi che le Amministrazioni civili possono essere chiamate a prestare in occasione di cooperazione per la gestione delle crisi internazionali, nell’ottica della sicurezza e della stabilità internazionale.

Il Prefetto svolge anche un’altra importante funzione in materia di sicurezza civile: il disinnesco degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale. In tale ambito, con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, attiva gli interventi specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l’assistenza della popolazione.

Tra i compiti operativi della Prefettura – U.T.G. figura, inoltre, la ricerca delle persone scomparse in ambito territoriale.

Il Prefetto, infine, predispone i piani di emergenza esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante e quelli per la messa in sicurezza di siti nucleari.

Tra gli altri compiti della Prefettura – U.T.G. rientra anche il trasporto aereo d’urgenza delle persone in imminente pericolo di vita o delle persone da sottoporre a trapianto organi o per il trasporto di organi.

Fonte: Prefettura – UTG Caltanissetta

 

APPROFONDIMENTO:

Perché il Prefetto non rientra nelle Autorità di protezione civile stabilite dall’art. 3 del D.Lgs. 1/2018?

Il D.Lgs. 1/2018, meglio noto come “Codice di Protezione Civile” individua le autorità di Protezione Civile nei soggetti che esercitano funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

  1. il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
  2. i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
  3. i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Tuttavia le funzioni del Prefetto sono dettate dall’art.9 dello stesso decreto legislativo (vedi qui)