Il Codice della Protezione Civile [estratto]

 

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della Protezione Civile
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018
Entrata in vigore del provvedimento 6 febbraio 2018

Con l’emanazione del nuovo Codice di Protezione Civile si è voluto riformare, aggiornare e semplificare l’intero sistema della Protezione Civile.
Il provvedimento è costituito da 50 articoli suddivisi nei seguenti 7 Capi:

  • Capo I (artt. 1-6) – Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
  • Capo II (artt. 7-15) – Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
  • Capo III (artt. 16-22) – Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
  • Capo IV (artt. 23-30) – Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
  • Capo V (artt. 31-43) – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
  • Capo VI (artt. 43-46) – Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
  • Capo VII (artt. 47-50) – Norme transitorie, di coordinamento e finali.

 

DEFINIZIONE

Il Codice definisce la Protezione Civile come “l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità naturali: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, gestione delle emergenze e del loro superamento”.

 

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2 D.Lgs 1/2018).

1.   PREVISIONE

La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

2.   PREVENZIONE

La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

2.1   PREVENZIONE – ATTIVITÀ NON STRUTTURALI

a) l’allertamento del Servizio nazionale sulla base delle conoscenze disponibili;

b) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori;

c) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

d) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché’ sulla pianificazione di protezione civile;

e) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità;

2.2   PREVENZIONE – ATTIVITÀ STRUTTURALI

a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione;

c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, incoerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

3.   GESTIONE DELL’EMERGENZA

La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

4. SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, non ché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli

 

CHI FA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Autorità di Protezione Civile (art. 3 D.Lgs 1/2018)

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Strutture operative dei sistema di Protezione Civile (art. 13 D.Lgs 1/2018)

a) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di Polizia;

d) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile (es. INGV e Consiglio nazionale delle ricerche);

e) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

f) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

g) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;

h) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

 

TIPOLOGIE EVENTI

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (art. 7 D.Lgs. 1/2018)

Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.

 

TIPOLOGIE DI RISCHI

Tipologia dei rischi di protezione civile (art. 16 D.Lgs 1/2018)

L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi:

  • Sismico;
  • Vulcanico;
  • Maremoto;
  • Idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi;
  • Crisi idrica;
  • Incendi boschivi.

Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

 

VOLONTARIATO

Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (art. 32 e 33 del D.Lgs. 1/2018)

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali

I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

a) garantire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti, e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

 

BENEFICI Ex DPR 194/2001

Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di Protezione Civile (art. 39 e 40 D.Lgs 1/2018 – ex art. 9 e 15, DPR 194/2001)

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale, impiegati in attività di soccorso ed assistenza, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione del DPC, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste.

Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.

 

 

 

Consulta qui il testo integrale del D.Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile