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Ordinanza n.11 del 22/06/2022 – MODIFICHE ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

O R D I N A


1- Di stabilire, in esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 110/2022 del 10/06/2022, pubblicata il 13/06/2022, le seguenti misure di viabilità per il periodo 15 giugno – 15 settembre:

a) rimanere invariata la Zona a Traffico Limitato (z.t.l.) vigente nel tratto di Viale Papa Giovanni XXIII compreso tra da Piazza 4 Novembre e Via Adriatico, dalle ore 20,00 alle ore 3,00;
b) modificare la Z.T.L. vigente in Corso Garibaldi, stabilendo l’interdizione al traffico veicolare h24 (00,00-24,00);
c) modificare la Z.T.L. esistente in Via A. Russo, prolungandola fino all’incrocio con Via Anzio, con interdizione del traffico h24 (00,00-24,00), ad eccezione dei residenti e proprietari di pertinenze;
d) stabilire che le limitazioni sopra indicate sono valide per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
e) di interdire le strade interessate, mediante la installazione di transenne e/o fioriere mobili, autorizzando all’uopo gli esercenti della zona, oltre alla installazione di specifica segnaletica stradale;

2- Di consentire, in deroga alle limitazioni previste dal codice della strada per la zona a traffico limitato, la circolazione dei veicoli delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, di quelli a servizio di persone invalide in possesso dello speciale contrassegno ad eccezione delle serate interessate da manifestazioni pubbliche, nonché ai soli residenti in Piazza 4 Novembre e Corso Garibaldi e per l’entrata/uscita dai garage del primo tratto di Via A. Russo;

3- Di dare atto che l’eventuale regolamentazione della circolazione stradale dei tratti di strada sopra indicati in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento è da intendersi revocata;


Ordinanza del Sindaco n.31 del 16/06/2022 – ORDINANZA TEMPORANEA SULLA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA PUBBLICA IGIENE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL PERIODO COMPRESO DAL 15.06.2022  AL 15.09.2022

ORDINA

1) Le emissioni sonore in ambiente esterno, provenienti da tutte le manifestazioni ed eventi civili programmate in occasione della Festa Patronale in onore dei Santi Patroni Nicandro, Marciano e Daria, sono consentite, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, come di seguito indicato:

a) nei giorni 16,17 e 18 giugno 2022, sino alle ore 03,00 del giorno successivo;


2) a partire dalla data del 15.06.2022 e fino al 15.09.2022, in riferimento alle attività di intrattenimento sonoro, svolte dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande e dalle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto-gelaterie e simili), che siano debitamente autorizzate, nonché durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche organizzate da Parrocchie, Associazioni Culturali ed altri promotori, sono disposte
le seguenti misure:

a) nel Centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:

  • durante tutto il suddetto periodo di riferimento, nelle giornate di Venerdì, Sabato ed altre prefestive, sino alle ore 02,00 del giorno successivo;
  • nei periodi rispettivamente compresi dal 20.06.2022 e fino al 15.09.2022, nelle giornate di Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Domenica ed altre festive, sino alle ore 01,00.

b) fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso e debitamente autorizzata è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:

  • sino alle ore 02,00 del giorno successivo, nelle giornate di Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Domenica ed altre festive;
  • sino alle ore 03,00 del giorno successivo, nelle giornate di Venerdì – Sabato ed altre prefestive;

3) è fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di rimuovere i contenitori, utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipologia di rifiuto eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 30 m dall’ingresso dell’esercizio;

4) è fatto obbligo, altresì, ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi beneficiari di concessioni sul suolo pubblico di provvedere alla pulizia e all’igienizzazione delle superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonché esternamente ad esse per almeno ulteriori 20 metri, a mezzo prodotti compatibili con la conservazione delle medesime superfici;

Durante il periodo di validità del presente provvedimento, il Sindaco può concedere deroghe alle suddette disposizioni, in occasione di manifestazioni pubbliche che richiamano un notevole afflusso di cittadini, organizzate dall’’Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione.

DISPONE

la violazione del presente provvedimento, a seconda della violazione, è punita:

1) con la sanzione amministrativa del pagamento di cui all’art. 10, comma 3, della Legge nr.447/1995, determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in € 20.000,00, fatti salvi eventuali procedimenti penali o civili conseguenti per disturbo della pubblica quiete;

2) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

3) oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza durante la sua validità, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività come segue:

  • nr. 3 giornate di chiusura in caso di accertamento della seconda violazione;
  • nr. 5 giornate di chiusura in caso di accertamento della terza violazione;
  • nr. 10 giornate di chiusura in caso di accertamento della quarta violazione;
  • La revoca della concessione del suolo pubblico in caso di ulteriori violazioni.

Delibera Giunta Comunale n.72 del 29/04/2022 – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPOSNAVILE DEL “V SETTORE – VIGILANZA” PER MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

 DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni tutte riportate in premessa (omesse, ndr) e qui integralmente richiamate ed approvate, le seguenti misure di viabilità:

a) invertire l’attuale senso di marcia di Via Adriatico, in modo da creare un’arteria parallela e alternativa a corso Garibaldi, consentendo ai veicoli che scendono da Via Madonna del Carmine di poter svoltare, all’intersezione con Via Matteotti, sia a destra che a sinistra e, per l’effetto, invertire l’attuale senso di marcia del relativo tratto di Via Matteotti e di Via Adriatico;

b) invertire l’attuale senso di marcia di Via Brunelleschi, con creazione di uno spartitraffico in Via Gramsci, nel tratto immediatamente antecedente e susseguente all’intersezione di dette vie;

c) realizzare il doppio senso di marcia in Via Adriatico nei tratti compresi tra Via Don Luigi Sturzo e Largo Palermo, nel tratto tra Via Giovanni Paolo I e Via Paolo VI, nonché quello tra Via G. Di Vittorio e Via Papa Giovanni XXIII;

d) invertire il senso di marcia del tratto di strada Via Paolo VI e di Via Papa Giovanni XIII, compreso tra Piazza 4 Novembre e Via Puccini;

e) rendere Via G.B. Vico a senso unico di marcia a scendere in direzione di Viale V. Veneto, e realizzare, ove possibile, stalli a spina di pesce, con individuazione di uno stallo da riservare per il carico;

f)  posizionare dissuasori di sosta ad un metro dal marciapiede in Via Marconi, sul lato prospiciente la farmacia ed i bar ivi presenti, nel tratto tra Viale V. Veneto e Via Roma, nonché trasformare l’attuale posto riservato al carico e scarico e alla sosta tempo in uno spazio riservato ai disabili;

g) consentire in I Vico Baracche la circolazione (transito e sosta) ai soli residenti ed individuare i relativi stalli di sosta;

h) vietare la fermata dei veicoli in Via Marconi;


2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per la predisposizione di tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione;

3. Di dare atto che la spesa presumibilmente necessaria per l’attuazione degli interventi previsti nel presente atto di indirizzo ammonta a €30.000,00.